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Premio natalità

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Dopo la circolare n. 39/2017 che ne ha illustrato le modalità di fruizione, l’INPS con un’ulteriore circolare, la n. 61 del 16/3/2017 approfondimento su alcuni aspetti applicativi del premio di 800 euro spettante per la nascita o l’adozione di un minore   di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017.

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti:

 

  1. - residenza in Italia;

  2. - cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

  3. - per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

 

Eventi ammessi (verificatisi dal 1° gennaio 2017)

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

Link alla circolare

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2016-03-2017.htm

Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

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