Entro il 16/12/2016, i sostituti d’imposta dovranno calcolare e versare l’acconto sull’imposta sostitutiva calcolata in base alla rivalutazione dei redditi derivati della rivalutazione dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto.
Rammentiamo che la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), all’art.1 comma 623 ha elevato la percentuale dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR dal’11% al 17% e che spesso i nostri software necessitano di un ricalcolo unitamente alla elaborazione dei contributi dovuti sugli stipendi di novembre 2016.
L’acconto dovuto entro metà dicembre è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente o, seguendo il metodo presuntivo, sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso. Tale importo verrà poi detratto dal TFR accantonato dall’azienda unitamente al saldo da versare entro il 16/2/2017.
La legge istitutiva è il D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 articolo 11, comma 3 ed il calcolo deve essere effettuato anche qualora il TFR sia trasferito all’INPS..
L’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR può essere determinato attraverso l’adozione di due sistemi differenti:
> con il metodo storico: pagamento del 90 % delle rivalutazioni maturate nel 2015, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno stesso;
> con il metodo previsionale: calcolo effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, dai solo dipendenti in forza al 30/11/2016; la base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2015 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2016, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente (1,5000000%).
I codici tributo per i versamenti sono:
- 1712 per l’acconto in scadenza il 16/12/2016
- 1713 per il saldo da versare entro il 16/02/2017
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere rivalutato ogni anno e tale incremento, imputato alla posizione di ogni dipendente, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 17%. L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.
Le aziende costituite in corso dell’anno 2015 potranno versare direttamente il saldo a febbraio 2017, o in alternativa l’acconto pari al 90%, nei termini stabiliti, dell’imposta sulle rivalutazioni maturate al 30/11/2016.
Le aziende costituite nel corso del 2016 non dovranno versare l’imposta sostitutiva in quanto prive di rivalutazione anno precedente.
Dipendenti di datori di lavoro non sostituti:
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro non sostituti d’imposta dovranno calcolare l’imposta sostitutiva TFR autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi ed effettuare il versamento alle scadenze delle imposte dovute con il codice 1714.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.hdemiadelleprofessioni.it



