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Voucher baby sitter anche alle autonome

Con decreto del Ministero del Lavoro del 1 settembre, pubblicato in G.U. il 27/10/2016, è stato dato il via libera al contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia anche per le lavoratrici autonome.

Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, al termine del periodo di fruizione dell'indennità' di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.

Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di seicento euro mensili, per un periodo

complessivo non superiore a tre mesi ed è erogato  attraverso il sistema dei buoni lavoro.

Nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di seicento euro mensili.

 Per accedere al beneficio la lavoratrice autonome presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31

dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruirne in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

Qualora le risorse siano insufficienti, con un successivo decreto può essere indicato un valore massimo dell'indicatore dell’ISEE dell'anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, rideterminata la misura del beneficio.

Non sono ammesse al beneficio le lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono

esercitare la facoltà:

a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete  pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati  convenzionati;

b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche  relative ai diritti ed alle pari opportunità, di cui all'art. 19,  comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete  pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati  accreditati, la lavoratrice, è tenuta comunque a verificare la  disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per  l'infanzia o le strutture private accreditate.

La fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comporta, per ogni  quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del  periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice ai sensi  dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Dal decreto ML 1/9/2016

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
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