Scade il 25 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione “730-integrativo” tramite il quale il contribuente potrà integrare l'originaria dichiarazione 730 avvalendosi della assistenza fiscale dei Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta.
Chiunque abbia riscontrato nel proprio modello 730 errori o omissioni o abbia dimenticato di indicare ulteriori oneri deducibili e/o detraibili avrà tempo fino al 25 ottobre 2016 per rivolgersi ad un CAAF dipendenti o a un professionista abilitato (anche quando la prima compilazione sia stata effettuata dal proprio datore di lavoro) per presentare un modello 730 integrativo.
Si può presentare un modello 730 integrativo quando le modifiche incidano a favore del contribuente attraverso un minor debito o un maggior credito per aver dimenticati ad esempio di inserire maggiori oneri deducibili o detraibili.(Decreto 7 maggio 2007, n. 63); se la modifica comporta un maggior debito, il contribuente avrebbe dovuto presentare un modello UNICO PF il cui invio regolare è scaduto in data 30 settembre 2016.
Oltre a barrare la casella relativa al 730 integrativo andrà indicato:
- il codice “1” nel caso di integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. Il Mod. 730-integrativo, codice 1, può essere presentato soltanto ad un Caf o ad un professionista abilitato anche se l'assistenza è stata precedentemente prestata dal sostituto (datore di lavoro o ente pensionistico), inoltre, in quest'ultimo caso occorrerà esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione (anche quella già presentata al sostituto) e non solo quella relativa alla integrazione operata.
- il codice“2” nel caso di integrazione della dichiarazione relativa ai soli dati del sostituto d’imposta atta a consentire la individuazione del sostituto d'imposta che avrebbe dovuto operare i conguagli e a cui il risultato contabile del 730 non sia pervenuto. Il nuovo modello 730-integrativo conterrà, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
- il codice“3” nel caso in cui nell'originaria dichiarazione 730 siano contemporaneamente presenti errori od omissioni che comportino non solo un maggior rimborso, un minor debito o tali da non influire sulla imposta, ma anche inesattezze nella individuazione del sostituto d'imposta che avrebbe dovuto operare i conguagli e a cui il risultato contabile del 730 non sia pervenuto.
Il conguaglio scaturente dal 730 integrativo verrà effettuato dal sostituto
d’imposta sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
Il contribuente, alternativamente può anche non avvalersi del modello 730 integrativo sfruttando altre due alternative:
- presentare un modello Unico Persone fisiche “a favore”, entro il termine di presentazione
della dichiarazione successiva;
- presentare un’istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.
Con circolare n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul ravvedimento operoso che riguarda anche chi ha presentato il modello 730 il quale deve seguire le stesse regole previste per chi ha presentato il modello UNICO con l’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso:
- entro il 30 settembre 2016;
- entro i termini di presentazione del modello UNICO 2017;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma




