Con la circolare n. 1/2016 il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica dove indirizzare le comunicazioni che i datori di lavoro devono mettere in atto per utilizzare i c.d. voucher: voucher.città@ispettorato.gov.it
Ricordiamo che Dall’8 ottobre è in vigore l’ennesimo ritocco alla disciplina dei c.d. “voucher” attraverso le modificheinseritenel decreto correttivo del Jobs act, il D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.
Con la sostituzione del comma 3 dell’articolo 49 del D.lgs. n. 81/2015, committenti, imprenditori non agricoli e professionisti, almeno 60 minuti prima dall’inizio della prestazione lavorativa, hanno l’obbligo di comunicare alla sede territoriale competente del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro tutti i dati necessari per l’individuazione del lavoratore e dei relativi tempi di lavoro.
La comunicazione deve contenere
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i dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore;
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il luogo della prestazione;
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il giorno e l’ora di inizio;
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il giorno e l’ora di fine prestazione.
Gli imprenditori agricoli, in riferimento ai tempi di utilizzo di lavoro accessorio, devono riportare non il giorno e l’ora di inizio e fine lavoro ma la durata con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. La sanzione amministrativa per il mancato rispetto della nuova disposizione va da euro 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.
Mio articolo di approfondimento su lavoro intermittente sul prossimo numero 41 del 21/10/2016 di Guida al Lavoro
http://www.guidaallavorodigital.ilsole24ore.com/edizione/201640
LINK alla circolare per gli indirizzi cui inviare la comunicazione
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




