Dal 12 ottobre diviene operativo il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), ad opera del decreto interministeriale n. 183/2016.
L’articolo 18 del D.lgs. n. 81/2008 aveva sancito l’obbligo della comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; tale obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione di tale decreto.
Articolo 18 D.lgs. n. 81/2008: i datori di lavoro devono…(omissis)
lettera r): “comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.”
Per quanto stabilito, sarà il 12 Aprile 2017 il giorno dal quale iniziare ad effettuare tale comunicazione statistica, mentre nulla cambia per la denuncia relativa agli infortuni prevista dal Testo Unico INAIL per gli eventi superiori ai tre giorni. Si ricorda che il registro infortuni era già stato abrogato dal D.lgs. 151/2015. C’è tempo, dunque, per l’attesa delle dovute istruzioni da parte dell’Istituto assicuratore.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




