In data 5 ottobre il Ministero del Lavoro con nota direttoriale n. 33/546 ha reso nota la temporanea indisponibilità del sistema, dovuta a ragioni di natura tecnica, necessario per comunicare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il dimissionario dunque, fino a nuove istruzioni, dovrà compilare il modello di dimissioni, scegliendo una delle seguenti modalità operative:
- recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che dovrà farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa, e del deposito della documentazione prodotta;
- recandosi presso i soggetti abilitati di cui all’art. 26, comma 4 del D. Lgs. 151/2015, che dovranno farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa, e del deposito della documentazione prodotta;
- compilando il modello in autonomia e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In tal caso sarà necessario allegare al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento.
Saranno considerate valide le comunicazioni, effettuate tramite una delle modalità sopra descritte, riferite ad eventi avvenuti a partire dal 3 ottobre u.s.
Dimissioni anche dai Consulenti del Lavoro
Con l’entrata in vigore del nuovo D.lgs. n. 185/2016 , dal 8 ottobre per adempiere all’obbligo ci si potrà avvalere anche dell’opera dei Consulenti de Lavoro, in precedenza esclusi.
Una incombenza in più per i professionisti ma che sarà almeno necessaria a facilitare le problematiche dei datori di lavoro e dei loro dipendenti
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




