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Le News Tamburelli-Quintavalle

Scadenze e ravvedimento

Il 16/11/2015, è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati entro il 16/10/2015, termine prorogato per il periodo feriale, tramite l’istituto del ravvedimento operoso breve.

 

Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, è possibile sanare l’infrazione con sanzioni in misura ridotta. E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente aggiungendo alle sanzioni ridotte,  gli interessi legali calcolati allo 0.50% (dal 2015) in ragione d’anno.

Nuove regole dal 2015

Il ravvedimento operoso è inibito al contribuente solo nel caso venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.

Un contribuente che ha ricevuto un PVC può dunque  ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

Nuovi termini e sanzioni

Entro:

14 giorni               :                        sanzione dello 0,20% giornaliero;

30 giorni               _                       sanzione ridotta del 3%;

90 giorni               :                        sanzione ridotta del 3,3%;

1 anno                  ________         sanzione del 3,75%;

2 anni                   _________        sanzione del 4,29%;

Oltre

 2 anni dalla scadenza originaria     sanzione del 5%;

E’ inoltre in scadenza oggi:

  • Liquidazione periodica IVA per i contribuenti mensili
  • Versamento ritenute sui redditi dei dipendenti
  • Versamenti contributivi INPS dipendenti e parasubordinati, ENPALS, INPGI, CASAGIT
  • Versamento terza rata contributi fissi artigiani e commercianti
  • Pagamento rateizzazione INAIL scaturita dall’autoliquidazione 2015.
  • Presentazione in telematica della denuncia DASM per i giornalisti relativamente ai contributi del mese precedente
  • Pagamento 4% da parte dei condomini su corrispettivi corrisposti su contratti di appalto  di opere e servizi. Codici tributo:

1019 per i pagamenti effettuati a ditte individuali

1020 per i pagamenti effettuati a  contribuenti soggetti ad IRES.

 
 
 
 
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