Le News Tamburelli-Quintavalle

Rinnovo contratto del Commercio

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E’ stata sottoscritta in data 26/02/2011 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore terziario tra Confcommercio e Fisascat – Cisl, Uiltucs - Uil. L’intesa non è pero’ stata sottoscritta dalla Filcams – Cgil.
Notevoli le variazioni e integrazioni delle quali ne riporteremo solo alcune.
 
MALATTIA
La più eclatante novità risulta essere quella che ha ritoccato, riducendoli, i trattamenti dovuti ai lavoratori in caso di malattia.
Per contrastare gli abusi è stato disciplinato che, nel corso di ciascun anno solare:
- il pagamento dei primi tre giorni di malattia (carenza) sarà erogato dall’azienda al 100%  solamente per i primi due eventi di malattia;
- per il terzo e il quarto evento, i tre giorni di carenza saranno retribuiti al 50%;
- dal quinto evento nell’anno solare in poi, la carenza non sarà retribuita.
Non rientrano tuttavia nel computo i seguenti eventi:
- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e patologie specificatamente elencate , documentate da specialisti della ASL.
Questi i complicati criteri di computo cui i datori di lavoro dovranno attenersi sia per retribuire in modo corretto i giorni di carenza sia perché, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori dovranno rilasciare ai lavoratori un documento che riepiloghi gli eventi di malattia occorsi nell’anno.
 
ENTI BILATERALI
Viene confermato che la bilateralità integra quanto previsto in materia di trattamento economico e normativo.
I contributi per l’adesione agli enti bilaterali sono immutati (0,15% su paga base e contingenza di cui lo 0,05% a carico del lavoratore),  ma è stato previsto a far data 01/03/2011 un aumento della quota da inserire in busta paga come elemento distinto della retribuzione, per 14 mensilità, in luogo dell’adesione.
Tale elemento, da riconoscere ai lavoratori in caso di mancata adesione agli enti bilaterali, sale dallo 0.10% di paga base e contingenza, allo 0.30%,
L’elemento rientra nella retribuzione di fatto a tutti gli effetti.
 
FONDO EST
Sempre dal mese di marzo, i datori di lavoro che non iscrivono i lavoratori al Fondo sanitario, devono corrispondere agli stessi un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 10 euro per 14 mensilità o attivare una copertura sanitaria che garantisca le medesime prestazioni di Fondo Est. Nella parte normativa – economica si è quindi tenuto conto dell’incidenza delle quote versate al fondo. Il trattamento economico complessivo risulta pertanto comprensivo di tali quote  che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico anche da parte dei datori di lavoro non appartenenti a nessuna delle sigle firmatarie.
Su Roma e provincia, la cassa di assistenza sanitaria integrativa cui versare i contributi è Sanimpresa. L’ azienda che ometta il versamento di quanto dovuto a Sanimpresa, è tenuta alternativamente ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo  pari ad un dodicesimo della quota annua dovuta dall’azienda a Sanimpresa per 14 mensilità. Tale somma rientra nella retribuzione di fatto di cui all’articolo 195 del CCNL. In alternativa i datori di lavoro possono assicurare al lavoratore una copertura sanitaria che assicuri le stesse prestazioni di Sanimpresa .

ELEMENTO DI GARANZIA
Le aziende che non applicheranno la contrattazione di secondo livello, con la retribuzione di novembre 2013 dovranno erogare ai lavoratori in forza al 31 ottobre 2013 un elemento  retributivo una tantum denominato “ elemento economico di garanziaâ€?.
Tale elemento, di importo base compreso tra gli 85  e i 140 euro a seconda dei livelli dei lavoratori e delle dimensioni dell’azienda, sarà riproporzionato per il periodo lavorato dai dipendenti dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013, nonché per l’eventuale orario di lavoro part time
 
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Viene definito che la contrattazione di secondo livello potrà disciplinare solamente istituti già regolamentati a livello nazionale. Per ottenere i previsti benefici contributivi e fiscali i premi dovranno essere legati a elementi di produttività e competitività delle aziende.

PERIODO DI PROVA
 La durata del periodo di prova è fissata come segue:
- Quadri e I Livello: 6 mesi
- II e III Livello 60 giorni
- IV e V Livello 60 giorni (prima 45 gg)
- VI e VII Livello 45 giorni. (prima 30 gg)
 
Inseriti termini di preavviso in caso di dimissioni, differenziati da quelli utilizzati per il licenziamento.
 
PERMESSI RETRIBUTIVI
Viene introdotto un sistema progressivo per il conteggio dei permessi retributivi:
indipendentemente dal regime di orario adottato in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le ore di permesso (56 per le aziende fino a 15 dipendenti – 72 per quelle con numero di dipendenti superiore a 15) verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall’assunzione.

Liv.

Minimo
1.1.2011

Minimo
1.9.2011

Minimo 1.4.2012

Minimo
1.10.2012

Minimo
1.1.2013

Minimo
1.4.2013

Minimo
1.10.2013

Q

1.617,12

1.639,69

1.665,73

1.693,51

1.693,51

1.721,29

1.749,07

1

1.456,71

1.477,04

1.500,50

1.525,52

1.525,52

1.550,54

1.575,56

2

1.260,05

1.277,64

1.297,93

1.319,57

1.319,57

1.341,21

1.362,85

3

1.077,00

1.092,03

1.109,37

1.127,87

1.127,87

1.146,37

1.164,87

4

931,46

944,46

959,46

975,46

975,46

991,46

1.007,46

5

841,53

853,28

866,83

881,28

881,28

895,73

910,18

6

755,51

766,05

778,22

791,20

791,20

804,18

817,16

7

646,83

655,86

666,28

677,38

677,38

688,48

699,58

Vv.Pp. 1ª cat.

879,27

891,55

905,71

920,81

920,81

935,91

951,01

Vv.Pp. 2ª cat.

736,58

746,88

758,76

771,44

771,44

784,12

796,80

 

In allegato l’ipotesi di accordo.

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it