Disabili: le risposte del Ministero su permessi e congedo straordinario
by Rossella Quintavalle
9 Jul 2010
In anteprima da Guida al lavoro n. 29/2010
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Il Ministero del lavoro, rispondendo a due distinti interpelli, si esprime favorevolmente sul diritto al congedo straordinario retribuito per il periodo massimo di due anni, in favore di lavoratore che ne faccia richiesta per fornire assistenza a persona disabile anche nel caso quest’ultima svolga attività lavorativa e in merito alla modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92, riconosce al datore lavoro la possibilità di richiedere una programmazione dei permessi laddove possibile, tenendo conto delle esigenze del disabile.
Ministero del lavoro - Risposta ad interpello 6.7.2010, n. 30
Ministero del lavoro - Risposta ad interpello 6.7.2010, n. 31
Congedo straordinario per l’assistenza a familiare che svolga attività lavorativa
La legge quadro n. 104 del 5/02/1992, che disciplina le norme a tutela delle persone disabili nel contesto del mondo lavorativo e che ha già vissuto una rivisitazione con la legge n. 53 dell’ 8/03/2000 e il D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001, è una normativa che non ha pace e che presto sarà oggetto di ulteriori modifiche attraverso il tanto discusso collegato lavoro. A sopperire alcune lacune normative intervengono le risposte agli interpelli posti al Ministero, le interpretazioni giurisprudenziali, nonché le numerose circolari diramate sull’argomento dagli Istituti di Previdenza.
L’articolo 42 del D.lgs. n. 151/2001 al comma 5 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a fruire di due anni di congedo retribuito, con diritto alla conservazione del posto, per assistere il figlio disabile che non sia ricoverato a tempo pieno in un Istituto di cura. E’ condizione essenziale che il soggetto da assistere abbia un handicap riconosciuto con accertamento effettuato dall’Azienda sanitaria mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. In merito occorre menzionare anche gli interventi della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma dove non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla disciplina, anche il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità » (sentenza 158/2007), e (sentenza n. 19/2009), il figlio convivente (anche in caso di non coabitazione tra gli stessi soggetti ma con residenza nello stesso numero civico anche se in interni differenti (lettera circolare Ministero Lavoro del 18/02/2010), in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave
Ora, nell’interpello n. 30 del 6/07/2010, l’Istituto Nazionale di Statistica chiede se sia possibile usufruire del congedo straordinario, introdotto dall’art. 80 della legge n. 388 del 2000, nel caso in cui l’assistenza sia rivolta a un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa.
L’interpello trae origine dalla discordanza tra quanto chiarito dall’INPS nella circolare n. 64 del 2001, che nella declaratoria delle regole da osservare per il diritto al trattamento nega tale possibilità e quanto riportato dall’INPDAP, nella propria circolare n. 2 del 10/01/2002 che non fornisce la medesima precisazione; né tanto meno la norma stessa si esprime in tal senso.
Il Ministero, premettendo che la necessità di assistenza per il periodo di svolgimento della attività lavorativa da parte del disabile andrebbe valutata caso per caso, fa presente che non esiste un limite posto dalla normativa alla fruizione del congedo di cui trattasi anche perché, se così fosse, verrebbe meno l’obiettivo principe del legislatore che si fonda sulla tutela delle persone svantaggiate, garantendo loro il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività .
L’assistenza ai soggetti disabili nella realtà si concretizza attraverso lo svolgimento di innumerevoli atti quotidiani ausiliari che fanno da contorno alla vita lavorativa di un soggetto con handicap, che non si limita al tempo durante il quale lo stesso si trova nel luogo di lavoro, ma implica anche modalità e tempi per andare e ritornare dal lavoro. L’assistenza si realizza, inoltre, anche attraverso lo svolgimento di pratiche burocratiche necessarie ed impossibili da svolgere da parte dello stesso disabile senza l’essenziale aiuto di un familiare. Nello spirito della norma quindi, il diritto alla fruizione del congedo straordinario nei casi in cui il disabile svolga attività lavorativa nel medesimo periodo, non può essere escluso a priori.
E’ utile ricordare che durante il congedo straordinario è prevista, a carico dell’INPS anche in caso di iscrizione del lavoratore del settore privato ad altro Ente previdenziale (INPS, msg. 6 luglio 2010, n. 17899, in Guida al Lavoro n. 29/2010), l’erogazione di un'indennità calcolata sulla base dell’ultima retribuzione mensile percepita, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, nonché la copertura contributiva figurativa per il periodo di durata del congedo i cui valori massimi per il 2010 sono rispettivamente così stabiliti:
TABELLA 1
Programmazione dei permessi per assistenza a disabili
Sempre in tema di disabilità , la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, dà risposta ad istanza di interpello (n. 31 del 6/07/2010), avanzata dall’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori per conoscere se esistano delle modalità prestabilite per la fruizione dei permessi giornalieri o orari, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 e che ad oggi, in attesa delle modifiche del collegato lavoro riguardanti la restrizione nei vincoli di parentela, stabilisce che:
“successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.�
Il quesito, nello specifico, riguarda la possibilità per il datore di lavoro di conoscere in anticipo la programmazione dei permessi oggetto della richiesta del lavoratore che ha ottenuto la necessaria autorizzazione da parte dell’Istituto previdenziale e, ancora, la facoltà del lavoratore di fruire del permesso in data diversa da quella in precedenza programmata.
Si ricorda che tali permessi mensili, indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperti da contribuzione figurativa, possono essere fruiti alternativamente nella misura di:
- tre giorni di permesso al mese, fruibili anche in sei mezze giornate prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato (circ.INPS n. 211/96);
- 2 ore di permesso retribuito al giorno.
Si ricorda che in caso di richiesta di permessi ai sensi della legge n. 104/92, qualora gli stessi vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore, si deve tener conto del limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali, moltiplicato per 3 (msg 16866/2007).
Il Ministero, non essendovi sull’argomento specifica disciplina normativa, si rifà in risposta, ai principi di carattere generale miranti ad un coordinamento tra l’attività imprenditoriale e il diritto di assistenza del soggetto disabile, possibile attraverso una richiesta di programmazione da parte del datore di lavoro, preferibilmente di tipo settimanale o mensile, ma solo quando il lavoratore sia in grado di individuare a priori le giornate di assenza e purchè ciò non comprometta l’assistenza al disabile. Tutto ciò deve comunque seguire dei criteri che siano però condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze e che garantiscano il buon andamento dell’attività produttiva dell’impresa, anche se, esigenze di assistenza non derogabili ed improvvise, prevarranno sul quelle dell’imprenditore.
Il buon senso dunque, la volontà di coordinarsi tentando di rispettare ciascun diritto, sono gli elementi necessari da tenere in considerazione senza mai sottovalutare l’interesse del soggetto disabile da assistere che rimane prioritario rispetto alle necessità dell’imprenditore.
