Il lavoro occasionale e i voucher Approfondimento
di Rossella Quintavalle
Chi come me sono anni che ci sta in mezzo, ne ha sentite di tutti i colori sulle tipologie di lavoro possibili, ma ogni volta, prima viene lanciata la “genialata� e poi si mette tutti sul chi va là per paura di un uso incontrollato del nuovo istituto. Si precisa quindi che: per prestazioni di lavoro occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili alle tipiche tipologie di lavoro subordinato. Non pensiamo quindi che si possa sostituire un lavoratore subordinato utilizzando un voucher. L’avvertimento è d’obbligo perché spesso si sente sussurrare la proposta di utilizzare questa nuova tipologia di lavoro, ad esempio, provare un lavoratore prima di assumerlo o per evitare un contratto a tempo determinato. Non è così. Il legislatore ha solo voluto assicurare un minimo di tutela previdenziale e assicurativa a lavoratori a rischio di esclusione sociale, impegnati in piccoli lavori occasionali, altrimenti utilizzati in nero.
Oramai di uso comune, forse troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell’ambito del lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e successive modificazioni.
Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12 aprile 2009, ha apportato significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge Finanziaria n. 191/2009.
Dopo aver conosciuta l’applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l’INPS ha precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano specificatamente:
gli studenti, le casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall’ultima legge Finanziaria e dell’ampliamento del campo di utenti e attività , l’INPS torna sull’argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010.
Questo il quadro in questo momento:
Oramai di uso comune, forse troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell’ambito del lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e successive modificazioni.
Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12 aprile 2009, ha apportato significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge Finanziaria n. 191/2009.
Dopo aver conosciuta l’applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l’INPS ha precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano specificatamente:
gli studenti, le casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall’ultima legge Finanziaria e dell’ampliamento del campo di utenti e attività , l’INPS torna sull’argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010.
Questo il quadro in questo momento:
Per quel che riguarda gli studenti:
- Gli studenti con meno di 25 anni di età , regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l’individuazione dei “periodi di vacanza�, si considerano tali:
a) “vacanze natalizie� il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali� il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive� i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
- (NOVITA’) Gli studenti con meno di 25 anni di età , regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università , possono accedere al lavoro occasionale accessorio, reso nell’ambito di qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell’anno.
- Gli studenti con meno di 25 anni di età , regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l’individuazione dei “periodi di vacanza�, si considerano tali:
a) “vacanze natalizie� il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali� il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive� i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
- (NOVITA’) Gli studenti con meno di 25 anni di età , regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università , possono accedere al lavoro occasionale accessorio, reso nell’ambito di qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell’anno.
Lavoratori part- time (NOVITA’)
La finanziaria 2010 ha introdotto una nuova figura di lavoratore che può essere utilizzata attraverso i voucher in via sperimentale per l’anno 2010: il lavoratore occupato part time. Lo stesso può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, in qualsiasi settore produttivo, durante il tempo libero dall’altro lavoro part-time subordinato.
Non potrà utilizzare quel lavoratore attraverso l’utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.
Non potrà utilizzare quel lavoratore attraverso l’utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.
Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
Proroga per tutto il 2010 per l’utilizzo dei voucher per i lavoratori percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, in tutti i settori produttivi ed anche a favore degli Enti locali. Lavoratori destinatari:
- percettori di prestazioni integrative salariali;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione ordinaria, mobilità , trattamenti speciali di disoccupazione edili.
Il limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti) ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di euro 4.000,00.
- percettori di prestazioni integrative salariali;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione ordinaria, mobilità , trattamenti speciali di disoccupazione edili.
Il limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti) ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di euro 4.000,00.
Le casalinghe:
Questa categoria di lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attivitÃ
agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per
pensionati e studenti. Per “casalinga� deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
Questa categoria di lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attivitÃ
agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per
pensionati e studenti. Per “casalinga� deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
Per i pensionati:
Qualsiasi pensionato può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall’art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA’).
Qualsiasi pensionato può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall’art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA’).
LIMITI
I voucher o buoni lavoro, già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori in tutti i settori.
Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).
Il lavoratore mantiene l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.
Con questo nuovo sistema, attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di eliminare anche le più piccole prestazioni “in nero� consegnando al lavoratore un buono riscuotibile in qualsiasi ufficio postale, ma bisognerà cercare di non incorrere in sanzione utilizzando tale sistema per mascherare lavoro riconducibile alla tipologia di lavoro subordinato o autonomo;tale sistema non potrà assolutamente essere utilizzato nelle opere di appalto.
Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).
Il lavoratore mantiene l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.
Con questo nuovo sistema, attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di eliminare anche le più piccole prestazioni “in nero� consegnando al lavoratore un buono riscuotibile in qualsiasi ufficio postale, ma bisognerà cercare di non incorrere in sanzione utilizzando tale sistema per mascherare lavoro riconducibile alla tipologia di lavoro subordinato o autonomo;tale sistema non potrà assolutamente essere utilizzato nelle opere di appalto.
(NOVITA’)
> Anche le imprese familiari rientrano tra i soggetti che possono ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori di attività ma potrà essere utilizzato fino ad un massimo di euro 10.000,00 netto (euro 13.333,00 lordo) per ciascun anno fiscale.
> Tra le prestazioni di lavoro accessorio si collocano anche tutte quelle prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito delle attività di lavoro svolto nei maneggi e nelle scuderie.
> Anche le imprese familiari rientrano tra i soggetti che possono ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori di attività ma potrà essere utilizzato fino ad un massimo di euro 10.000,00 netto (euro 13.333,00 lordo) per ciascun anno fiscale.
> Tra le prestazioni di lavoro accessorio si collocano anche tutte quelle prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito delle attività di lavoro svolto nei maneggi e nelle scuderie.
Adempimenti dei committenti
I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio, mediante procedura telematica, possono operare, alternativamente, tramite:
• Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'INPS.
• Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN.
• Sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS).
• Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
I buoni, acquistabili fino ad oggi presso l’INPS dietro presentazione del pagamento tramite c/c 89778229, potranno essere acquistati anche in alcune tabaccherie associate alla FIT.
Con l’acquisto del buono si compiono due pagamenti contemporaneamente: il compenso al lavoratore occasionale e il pagamento dei contributi INPS gestione separata e INAIL.
Tali compensi sono inoltre esenti da ogni imposizione fiscale.
Quando si utilizzano lavoratori retribuiti tramite buono, non è necessario comunicare anticipatamente l’assunzione del lavoratore nè sottoscrivere un contratto di lavoro, ma resta l’obbligo della comunicazione anticipata all’INAIL tramite la modalità fax al numero 800657657 indicando luogo e periodo della prestazione oltre ai dati anagrafici del committente e del lavoratore. Da settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL e le eventuali successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo).
Non vi è obbligo di trascrizione sul libro UNICO del lavoro.
E’ inoltre importante precisare che tali prestazioni occasionali non danno luogo a trattamenti di malattia o maternità , disoccupazione e assegni familiari e non consentono il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il valore di ogni singolo buono e’ pari a 10 Euro di cui euro 7.50 andranno al lavoratore e euro 2.50 agli istituti previdenziali. Sono disponibili anche buoni multipli da 50 Euro con valore economico di Euro 37.50.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio, mediante procedura telematica, possono operare, alternativamente, tramite:
• Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'INPS.
• Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN.
• Sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS).
• Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
I buoni, acquistabili fino ad oggi presso l’INPS dietro presentazione del pagamento tramite c/c 89778229, potranno essere acquistati anche in alcune tabaccherie associate alla FIT.
Con l’acquisto del buono si compiono due pagamenti contemporaneamente: il compenso al lavoratore occasionale e il pagamento dei contributi INPS gestione separata e INAIL.
Tali compensi sono inoltre esenti da ogni imposizione fiscale.
Quando si utilizzano lavoratori retribuiti tramite buono, non è necessario comunicare anticipatamente l’assunzione del lavoratore nè sottoscrivere un contratto di lavoro, ma resta l’obbligo della comunicazione anticipata all’INAIL tramite la modalità fax al numero 800657657 indicando luogo e periodo della prestazione oltre ai dati anagrafici del committente e del lavoratore. Da settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL e le eventuali successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo).
Non vi è obbligo di trascrizione sul libro UNICO del lavoro.
E’ inoltre importante precisare che tali prestazioni occasionali non danno luogo a trattamenti di malattia o maternità , disoccupazione e assegni familiari e non consentono il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il valore di ogni singolo buono e’ pari a 10 Euro di cui euro 7.50 andranno al lavoratore e euro 2.50 agli istituti previdenziali. Sono disponibili anche buoni multipli da 50 Euro con valore economico di Euro 37.50.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it