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Come cambiano le compensazioni IVA dal 1 Gennaio 2010

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L’Agenzia delle Entrate, con circolare 57E/2009, ha dettato le prime indicazioni per l’operatività della norma contenuta nell’articolo 10 del D.L. 78/2009 e riguardante le nuove modalità di accesso alle compensazioni per crediti IVA.
La novità riguarda soprattutto il momento a partire dal quale è possibile
effettuare le compensazioni.
I contribuenti dovranno attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o del modello di istanza TR per i crediti infrannuali, per utilizzare il credito Iva quale mezzo di pagamento degli altri tributi e contributi, quando l’importo da compensare superi i 10.000 euro.
Non sarà più possibile compensare il credito Iva dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento quando l’importo sia superiore al limite annuale di 10mila euro e inferiore a euro 15.000. Per i crediti di importo inferiore a 10.000 e per le compensazioni interne di IVA da IVA, restano in vigore le attuali regole previste per le compensazioni dei crediti tributari e previdenziali.
Per anticipare l’utilizzo del credito IVA il contribuente ha però la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma rispetto al modello UNICO, che può essere trasmessa solo a partire dal 1/02/2010. Le prime compensazioni quindi si potranno esercitare solo con il versamento in scadenza il 16/03/2010.
I crediti IVA superiori a euro 15.000 possono essere compensati con gli stessi termini ma necessitano del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Soggetti abilitati:
> i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF – imprese;
> gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed
ancora in quelli dei consulenti del lavoro;
> gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per
la sub – categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Allegata la Circolare AE
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it