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Acconto Imposta Sostitutiva TFR

Entro il  16/12/2009, i sostituti d’imposta dovranno versare l’acconto sull’imposta sostitutiva pari all’11% del Trattamento di fine rapporto. L’acconto e’ pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente o  seguendo il metodo presuntivo,sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso. Tale importo verrà poi detratto  dal TFR accantonato dall’azienda.
La legge istitutiva e’ il D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 articolo 11, comma 3.
L’acconto dell’imposta, può essere determinato attraverso l’adozione di due sistemi differenti:
  • con il metodo storico: pagamento del 90 % delle rivalutazioni maturate nel 2008, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno stesso;
  • con il metodo presuntivo: calcolo effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, dai solo dipendenti in forza al 30/11/2009; la base di calcolo sulla quale determinare  l’acconto è formata dal TFR maturato fino al 31/12/2008 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2009, sul quale viene applicato l’indice ISTA.T di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. (Circolare Ministero delle Finanze n. 50/E del 12/06/20).
I codici tributo per i versamenti sono:
  • 1712 per l’acconto
  • 1713 per il saldo da versare entro il 16/02/2010
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere rivalutato ogni anno e tale incremento, imputato alla posizione di ogni dipendente, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva dell’11%.
Le aziende costituite in corso d’anno 2009 potranno versare direttamente il saldo a febbraio 2010, o in alternativa l’acconto pari al 90%, nei termini stabiliti, dell’imposta sulle rivalutazioni maturate al 30/11/2009.

Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
 
 
 
 
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