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Le News Tamburelli-Quintavalle

I voucher anche in tabaccheria

Oramai di uso comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell’ambito del lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e successive modificazioni.
Per ultima la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12 aprile 2009, ha apportato significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.
Dopo aver conosciuta l’applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009, l’INPS ha precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano specificatamente:
gli studenti, le casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito.
 
Per quel che riguarda gli studenti:
- Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo. Per l’individuazione dei “periodi di vacanza�, si considerano tali:
a) “vacanze natalizie� il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali� il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive� i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Quanto alle casalinghe, l’INPS aggiunge che:
- queste possono svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attività
agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per
pensionati e studenti.  Per “casalingaâ€? deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
Per i pensionati:
-  possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall’art. 70, comma 1.
I voucher o buoni lavoro, già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori anche nel settore commercio e turismo e per le manifestazioni fieristiche oltre a manifestazioni sportive, culturali.
Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).
Con questo nuovo sistema, attuato inizialmente nella vendemmia, si cercherà di eliminare anche le più piccole prestazioni “in nero� consegnando al lavoratore un buono riscuotibile in qualsiasi ufficio postale.
Adempimenti dei committenti
I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio, mediante procedura telematica, possono operare, alternativamente, tramite:
• Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'INPS.
• Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/  nella sezione Servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN.
• Sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS).
• Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
I buoni, acquistabili fino ad oggi presso l’INPS dietro presentazione del pagamento tramite c/c 89778229, potranno essere acquistati ora anche nelle tabaccherie associate alla FIT.
Questa novità sarà diffusa in tutta Italia entro la fine del 2009.
Con l’acquisto del buono si compiono due pagamenti contemporaneamente: il compenso al lavoratore occasionale e il pagamento dei contributi INPS gestione separata e INAIL.
Tali compensi sono inoltre esenti da ogni imposizione fiscale.
Quando si utilizzano lavoratori retribuiti tramite buono, non è necessario comunicare anticipatamente l’assunzione del lavoratore e sottoscrivere un contratto di lavoro, ma resta l’obbligo della comunicazione anticipata all’INAIL tramite la modalità fax al numero 800657657 indicando luogo e periodo della prestazione oltre ai dati anagrafici del committente e del lavoratore. Dal 7 settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL e le eventuali successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo).
E’ inoltre importante precisare che tali prestazioni occasionali non danno luogo a trattamenti di malattia o maternità, disoccupazione e assegni familiari e non consentono il rilascio  o il rinnovo di permessi  di soggiorno per motivi di lavoro.
Il valore di ogni singolo buono e’ pari a 10 Euro di cui euro 7.50 andranno al lavoratore e euro 2.50 agli istituti previdenziali. Sono disponibili anche buoni multipli da 50 Euro con valore economico di Euro 37.50. I buoni, prima della consegna, devono essere compilati in ogni sua parte.

Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
 
 
 
 
 
 
 
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