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Senza fine prognosi non si torna al lavoro

Con circolare INPS n. 79 del 2/5/2017, l’INPS ribadisce quanto già affermato in precedenza: il lavoratore non può riprendere l’attività lavorativa in mancanza di un certificato del medico curante che ne attesti l’anticipata guarigione.

La modifica deve essere effettuata dal medico curante con le medesime modalità illustrate nel decreto Ministero del Lavoro del 26/02/2010 ove sono inserite le istruzioni per l’invio in telematica del certificato all’INPS da parte del medico comprese le operazioni da effettuare per  le successive rettifiche, procedura obbligatoria oramai dal lontano settembre 2011.

Le date indicate nel certificato di malattia sono necessarie sia per stabilire la retribuzione tra oneri a carico del datore di lavoro e dell’INPS, sia per programmare l’invio di eventuali visite di controllo domiciliari disposte dall’Istituto il quale lamenta  che spesso accade che il medico inviato al controllo della malattia, scopre che il lavoratore è tornato al lavoro senza aver precedentemente provveduto a far modificare la fine prognosi, e senza che il datore di lavoro, tenuto all’osservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, si sia accertato delle condizioni fisiche del lavoratore.

L’Istituto ricorda infine che il lavoratore, in tale inosservanza, è sanzionato  nella seguente misura:

  • 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;

  • 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;

  • 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).

     

    Mio articolo di approfondimento su Guida al Lavoro – sole 24 ore n. 20/2017

     

Si ripropone il comunicato stampa pubblicato sul sito INPS il giorno successivo alla diffusione della circolare

 

 Roma, 3 maggio 2017

Temporanea incapacità lavorativa per malattia . Riduzione periodo di prognosi

Con la circolare 79 del 2 maggio 2017, vengono forniti chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso. Si ricorda che, in caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell’Inps.

L’Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione. Tuttavia, la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori. A tal proposito, si ricorda che l’assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall’Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia).

Con la circolare 79/2017 si chiarisce che l’assenza a VMCD sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta ad un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi. Anche in questo specifico caso, infatti, il lavoratore risulta assente a VMCD in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all’Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare.

 

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