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ABROGAZIONE VOUCHER

Ne abbiamo parlato per anni, ne abbiamo scritto lodandoli e criticandoli nello stesso tempo, hanno subìto modifiche continue per poi essere abrogati in 24 ore. Parliamo dei voucher, i c.d. buoni lavoro da poco rinormati dal D.lgs. n. 81/2015.

Dal 17 marzo 2017, in fretta e furia, al fine di evitare un referendum, durante il consiglio dei ministri, è stata deliberata l’abrogazione degli articoli dal 48 al 50 del decreto legislativo del 2015 in riferimento al lavoro accessorio. I buoni lavoro non si potranno più acquistare ma, per coloro che ne sono già in possesso, sarà possibile utilizzarli fino al 31/12/2017.

Modificato inoltre l’articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003 e ripristinata la responsabilità solidale del commettente. Chissà se nei sessanta giorni che trascorreranno prima della conversione in legge, assisteremo ad ulteriori modifiche o attenutati ripensamenti. Sicuramente resta un vuoto normativo che dovrà essere colmato in qualche modo per evitare un aumento del lavoro nero. Un’abrogazione totale esagerata, quale altro istituto nascerà? Ai posteri sempre l’ardua sentenza

Il testo del decreto legge n. 25.

                               Art. 1

 

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo  n.  81 del 2015

   1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81, sono abrogati.

  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data

di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati

fino al 31 dicembre 2017.

                               Art. 2

   Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

   1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre

2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo, le parole:  «Salvo  diversa  disposizione  dei

contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei

datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'

rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e

procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva

degli appalti,» sono soppresse;

  b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

                               Art. 3

                           Entrata in vigore

   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 17 marzo 2017

Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.itwww.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it

 
 
 
 
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