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Obbligo sospensione colf e contributi

Non tutti sanno che con messaggio 1643  del 14/4/2016 l’INPS ha diffuso le modalità di comunicazioni di sospensione dell’obbligo contributivo per le COLF.

Può succedere che il datore di lavoro si trovi a sospendere la contribuzione per effetto di richieste di aspettative o per maternità, malattia o infortunio.

In questo caso, quando non vi è obbligo di copertura contributiva, il datore di lavoro, fino ad oggi, sospendeva i pagamenti senza nulla dover comunicare all’INPS.

Ora l’INPS mette a disposizione del datore di lavoro domestico un nuovo servizio online per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo nella sezione Servizi Online attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici – Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo.

La procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo.

Una volta selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni.

In caso di sospensione sarà necessario indicare:

  1. il trimestre di riferimento

  2. la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente.

Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico.

L’applicativo fornisce, inoltre, la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2Mb.

E’ possibile comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri  parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
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