Anche ai collaboratori domestici spetta la tredicesima mensilità.
Il calcolo e’ semplice per coloro che erogano alla domestica uno stipendio fisso ogni mese, un po’ più complesso per chi paga la retribuzione a ore.
Per i primi la tredicesima è pari a uno stipendio calcolato sulla mensilità di dicembre mentre per i secondi occorre ricondurre la paga oraria ad una retribuzione mensile che si può esprimere nell’esempio che segue.
Se una colf lavora presso la famiglia per quattro ore la settimana a 10 euro l’ora il calcolo dovrà essere così effettuato:
- 10 euro x 4 ore = 40 euro la settimana; 40 euro per 52 settimane in un anno = 2.080 euro l’anno; 2080: 12 mesi = 173.34 euro di media mensile e 173.34 euro sarà l’importo della tredicesima dovuta.
Se il rapporto di lavoro e’ inferiore ad un anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestato. Il periodo del mese pari o superiore a quindici giorni va calcolato un mese intero.
Esempio:
- per una colf assunta il quattordici aprile per quattro ore la settimana, l’importo della tredicesima sarà pari a:
- 173.34 euro: 12mesi x 9mesi = 130.01 euro.
Nel calcolo della tredicesima della colf convivente andrà incluso anche il valore del vitto e dell’alloggio, o di uno dei due pasti se non convivente e ne usufruisce.
Il valore del vitto nel 2013 e’ pari a 1,81 euro ciascun pasto mentre il valore dell’alloggio è pari a 1,57 euro. Valore totale giornaliero è pari a 5,19 giornaliere. Valore totale mensile per vitto e alloggio è pari a Euro 155,70.
Può infine accadere che durante l’anno l’orario e/o la retribuzione sia stata diversa per qualche mese; in questo caso occorrerà fare una media sommando tutte le retribuzioni erogate nel corso dell’anno e dividere l’importo per 12: il risultato darà l’importo della tredicesima dovuta.
Se il lavoratore domestico presta servizio presso più famiglie, ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.
La tredicesima corrisposta costituirà parte della somma sulla quale verrà calcolato il trattamento di fine rapporto. Nessun contributo aggiuntivo andrà versato entro il 10/01/2014 sull’ulteriore corresponsione.