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Le News Tamburelli-Quintavalle

Le incombenze del condominio: quadro AC e 770

Questo periodo è complicato anche per gli amministratori di condominio che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare novità su novità, specializzandosi in campi non propriamente vivibili.
L’epoca del vicino di casa che si offriva per fare “due conti� è finita. Ora per tenere la contabilità di un condominio ci vuole l’esperto. Ricordiamo che il condominio ha l’obbligo di nominare un amministratore quando abbia più di quattro condòmini. Nel caso non vi sia obbligo di un amministratore, il pagamento sarà effettuato da uno qualsiasi dei quattro proprietari.
Anche per questi soggetti e’ il periodo in cui devono prestare attenzione a che nulla sfugga.
Dovranno preoccuparsi innanzi tutto di allegare alla propria dichiarazione dei redditi, il quadro “AC� per dichiarare le spese del Condominio da loro amministrato( un quadro per ogni condominio):
In tale quadro andranno indicati i costi per servizi di importo superiore a euro 258.23 al lordo di IVA.
Non andranno indicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica o gas;
- gli importi relativi a beni o servizi effettuati nell’anno solare, di importo inferiore a euro 258.23 al lordo di IVA;
- gli importi di beni e servizi per i quali è stata versata la ritenuta d’acconto del 4% che andranno invece indicati nel modello 770/2011 da presentarsi entro il 22/08/2010( effetto proroga).
La ritenuta d’Acconto del 4%
Sappiamo che oramai dal 1998 i condomini sono divenuti sostituti d’imposta al pari degli altri soggetti esercenti una qualsiasi attività e il comma 43 dell’unico articolo della legge finanziaria 2007, con l’introduzione dell’articolo 25-ter nel DPR 600/73, ha apportato un’ulteriore fastidiosa novità che a dirla tutta, esula un po’ dalla concezione che fino ad oggi si aveva circa i soggetti obbligati a detrarre dal loro compenso una ritenuta in acconto sul reddito.
La circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 07/02/2007, ha poi voluto chiarire su quali corrispettivi il “condominio� nella persona del suo amministratore, deve operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa. Sono soggetti a questa nuova normativa tutti i contratti di appalto di opere e servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa.
La ritenuta va operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR e anche questa risulta una novità.
Ricadono nell’obbligo tutte quelle prestazioni che comportano l’assunzione di un’obbligazione volta alla realizzazione di un servizio con esclusione di quelle prestazioni che prevalentemente richiedano la cessione del bene  rispetto alla mano d’opera.
Inclusi quindi tutti gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di un edificio quali manutenzioni impianti elettrici, servizi di pulizia, cura dei giardini, lavori idraulici, manutenzioni di caldaie e ascensori.
Rimangono esclusi dall’applicazione della nuova ritenuta le forniture di gas, luce, acqua.
E’ evidente che rimangono soggetti alla ritenuta del 20% tutte le prestazioni rese da professionisti.
Il versamento della ritenuta va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Nulla rileva la data di emissione della fattura o  la data di effettuazione delle prestazioni
Il versamento andrà effettuato  con modello F24 con l’indicazione di appositi codici tributo:
 1020  quando il percipiente e’una società SRL o SPA ( acconto IRES )
 1019  quando il percipiente sia una persona fisica. ( acconto IRPEF )
Si rammenta che il condominio, non essendo un soggetto titolare di partita IVA non e’ obbligato all’invio telematico del modello F24 e potrà quindi portare il suo versamento in banca.
E non finisce qui.
Le fatture per le quali sia stata versata la ritenuta del 4%,  non dovranno essere indicate sul quadro AC da allegare alla dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio  in quanto già indicate nel modello 770  e così come già prevista dalla norma istitutiva dello stesso quadro (articolo 7 DPR 29 settembre 1973, n° 605, disciplinato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998) il quale stabilisce che vanno indicati l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal Condominio con esclusione “…….dei dati relativi alle forniture e servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonteâ€?. 
E come dico sempre io: chi più neha….più ne metta…noi oramai siamo “Pronti a tutto�.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it

 
 
 
 
 
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